Titolo 2^ – I SOCI
SOCI
Art. 3 – Adesioni
Le adesioni all’Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica.
E' esclusa ogni temporaneità della partecipazione all'Associazione.
Sono ammessi tutti coloro che lo richiedano, accettino il presente statuto e ne condividano le finalità.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà indicare correttamente e completamente le proprie generalità ed impegnarsi a pagare la quota annuale associativa e/o di frequenza.
Art. 4 - Soci
Gli aderenti all’Associazione si distinguono in:
Soci fondatori;
Soci onorari;
Soci Aderenti;
Soci ordinari.
Art. 5 – Soci fondatori
Sono soci fondatori i cittadini che partecipano in prima istanza alla costituzione dell’Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell’Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo. Partecipano di diritto alle Assemblee straordinarie e ordinarie.
Art. 6 – Soci onorari