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Statuto in via di approvazione (113 k)

Statuto (76 k)

 STATUTO
UNIVERSITA’ DELLA TERZAETA’ - SINNAI
(UTES)

Titolo 1^ – DISPOSIZIONI GENERALI e FINALITA’

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266 e delle altre leggi e disposizioni in materia applicabili, nazionali e regionali, una Associazione culturale e di volontariato denominata "UNIVERSITA’ DELLA TERZAETA’ – SINNAI", in forma abbreviata "UTES", con sede in SINNAI (CA), presso il Comune – Parco delle Rimembranze e con durata illimitata.
Essa è contraddistinta dal simbolo - logo, rappresentato da un cerchio intorno al quale è riportata la denominazione, con all'interno l'immagine di un cestino tipico dell'artigianato di Sinnai, che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell’Associazione, con diritto di esclusiva in conformità a quanto previsto dalla legge.
Lo stesso è allegato in fine del presente statuto.
L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro e con struttura pienamente democratica; essa svolge la sua attività nel comune di Sinnai e in quelli viciniori, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.
Il trasferimento della sede dovrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli associati.
Comunque la sede si dovrà trovare nel territorio del Comune di Sinnai.


Art. 2 – Finalità e scopi associativi.
L’Associazione ha lo scopo di:
- contribuire alla promozione culturale degli associati, mediante l’attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in generale ed a quella campidanese e sinnaese più specificatamente;
- promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente e per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità;
- partecipare alla vita di organismi che operano a livello comunale, provinciale e regionale nell’interesse della cultura;
- collaborare con gli enti locali, e con altri movimenti, fondazioni e associazioni che operano con eguale scopo sociale;
- organizzare escursioni e viaggi per gli scopi previsti dal presente articolo;
- usufruire di appropriate convenzioni stipulate con pubblicisti, docenti, artisti e con altre Associazioni o Enti pubblici o privati per svolgere e promuovere attività culturali.
L'Associazione, pertanto, opera nel settore della istruzione e formazione, con finalità di solidarietà sociale.
L’attività della stessa è disciplinata dal presente Statuto e si svolge nei limiti delle leggi statali (ed in particolare della sopra richiamata L. n. 266/1991), delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
La associazione svolge esclusivamente le attività istituzionali qui previste o quelle alle stesse direttamente connesse.


Titolo 2^ – I SOCI
SOCI

Art. 3 – Adesioni
Le adesioni all’Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica.
E' esclusa ogni temporaneità della partecipazione all'Associazione.
Sono ammessi tutti coloro che lo richiedano, accettino il presente statuto e ne condividano le finalità.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà indicare correttamente e completamente le proprie generalità ed impegnarsi a pagare la quota annuale associativa e/o di frequenza.
Art. 4 - Soci
Gli aderenti all’Associazione si distinguono in:
Soci fondatori;
Soci onorari;
Soci Aderenti;
Soci ordinari. Art. 5 – Soci fondatori
Sono soci fondatori i cittadini che partecipano in prima istanza alla costituzione dell’Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell’Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo. Partecipano di diritto alle Assemblee straordinarie e ordinarie.

Art. 6 – Soci onorari  


Sono soci onorari i cittadini che, per esperienza acquisita, professionalità, competenza e particolari benemerenze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficacia dell’Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell’Associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote.

Art. 6.bis – Soci Aderenti
Sono tali tutti i Docenti dell’Anno Accademico in corso perché parte integrante della vita culturale dell’Associazione. Sono esentati dal pagamento della quota sociale, possono partecipare ai vari corsi e alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 7 – Soci ordinari
Sono soci ordinari i cittadini che avanzino la propria richiesta, che deve essere valutata positivamente dal Consiglio Direttivo.
Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell’Associazione.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Essi hanno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione e di godere delle agevolazioni che il Consiglio Direttivo delibera di stabilire in merito ai servizi e alle iniziative offerte ai soci.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e debbono rispettare lo statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni.
Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali dell'Associazione nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Essi hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, quando la richiesta sia presentata da almeno la metà  dei soci fondatori o da un quarto dei soci ordinari.

Art. 9 – Esclusione dei soci
I soci che contravvengono ai doveri previsti dallo Statuto o che, con il loro comportamento, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell’Associazione, od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall’Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Il socio escluso può richiedere che sulla deliberazione del Consiglio Direttivo si esprima l’Assemblea dei soci.

Titolo 3^ GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
-    L’Assemblea dei Soci
 -    Il Consiglio Direttivo
-    Il Presidente
-    Il Direttore dei corsi
-    Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, o se imposto per legge.

Art. 11 L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è sovrana ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano.
Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano, e di norma si riunisce almeno due volte l’anno


per approvare il bilancio preventivo (entro il 24 dicembre), con la programmazione dell’attività per l’anno successivo, e quello consuntivo per l’attività dell’anno trascorso (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, che va dall'1 gennaio al 31 dicembre).
Il consiglio deve predisporre detti bilanci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i predetti termini.
Si riunisce anche su richiesta di almeno la metà dei soci fondatori o di un quarto dei soci ordinari, entro trenta giorni dalla richiesta, formulata e motivata per iscritto al Presidente.
La convocazione deve essere inviata ai soci per posta ordinaria, con avviso affisso nella sede, o con ogni altro mezzo idoneo a garantire l'informativa, almeno dieci giorni prima della data fissata, o otto giorni in caso di urgenza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, del luogo, del giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione.
Essa è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e comunque non inferiore a un decimo degli aventi diritto.
La seconda convocazione deve essere comunque indicata ai soci nell’avviso di convocazione e non può essere indetta nello stesso giorno della prima.
Ogni socio che non rivesta cariche nell’Associazione può rappresentare con delega scritta solo un altro socio. I soci che rivestono cariche non possono essere delegati.


Art. 12 – Funzioni dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci, regolarmente costituita secondo il precedente art. 11, ha le seguenti funzioni:
-    Eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
-    Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, se del caso;
-    Approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
-    Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
-    Approvare eventuali regolamenti interni;
-    Deliberare sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla legge e dal presente Statuto;
-    Deliberare sull’accettazione di donazioni o lasciti;
-    Revocare il Presidente o il Consiglio Direttivo col voto favorevole della metà più uno dei soci;
-    Modificare, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, il presente Statuto o, a maggioranza assoluta  determinare lo scioglimento dell’Associazione;
-    Deliberare su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.
Le delibere, ove non sia previsto diversamente, sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni Assemblea il Segretario redigerà un verbale che sarà trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei Soci.


Art 13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea al momento dell’elezione.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea esclusivamente fra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
All’interno del Consiglio vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei Corsi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano fra i presenti.
Esso attua e coordina le specifiche attività dell’Associazione nel rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni assembleari ed ha le seguenti funzioni:
• redigere i programmi di attività sociali previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• redigere resoconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
• decidere nella scelta e per l’assunzione dell’eventuale personale dipendente, nel rispetto della legge;
• deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
• stabilire l’ammontare della quota sociale;


• svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione, ed in particolare provvedere alla stesura del regolamento interno che disciplina la vita dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante comunicazione scritta o altro mezzo idoneo almeno tre giorni prima della riunione: esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Qualora venga a cessare dalla carica uno dei membri, il Consiglio procede per surroga alla nomina di un nuovo consigliere; i membri del Consiglio Direttivo così' nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Art.14 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
Egli coordina l’attività dell’Associazione, cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e può attribuire compiti specifici al Vice Presidente.
Assume tutte le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione ed a promuoverne lo sviluppo e la crescita.

Art. 15 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.


Art. 16 – Il Segretario
Il Segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Redige i verbali del Consiglio Direttivo e, ove non fosse deciso diversamente, dell’Assemblea dei Soci. Provvede alla custodia e all’aggiornamento dei libri dell'associazione.

Art. 17 – Il Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell’Associazione e ne è responsabile. Egli esprime il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea dei Soci che comportino esborsi da parte dell’Associazione.
Il parere del tesoriere è vincolante in ordine alla sola copertura finanziaria, nelle decisioni che comportano impegni di spesa.
In particolare egli provvede:
-    alla proposizione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, e quindi dell'Assemblea;
-    all’aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
-    alla riscossione delle quote sociali mediante versamento da parte degli interessati su apposito conto corrente postale intestato all’Associazione;
-    ai pagamenti verso terzi creditori dell’Associazione;
-    alla gestione di un piccolo fondo per le spese minute, nella misura definita dal Consiglio Direttivo, e destinato al pagamento in contanti delle spese di modesta entità.


Il Tesoriere firma congiuntamente al Presidente i mandati di pagamento.

Art. 18 – Il Direttore dei Corsi
E’ il responsabile culturale dell’Associazione e presiede l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei laboratori, nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo; egli si avvale della collaborazione di tutti i membri del Consiglio, nonché di alcuni insegnanti nominati, su sua proposta, dal Consiglio stesso.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori del Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, che è organo facoltativo, salvo che sia imposto per legge, se nominato è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra esperti in materia amministrativo-contabile e nominati dall’Assemblea dei Soci, anche fra non iscritti all’Associazione.
I membri effettivi nominano fra loro il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
L’incarico di revisore è incompatibile con quello di membro del Consiglio Direttivo.
Essi hanno il compito di controllare l’andamento amministrativo-contabile dell’Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare l’Assemblea dei Soci sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Di ciascuna verifica da essi fatta agli atti contabili dell’Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.


Titolo 4^ RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, BILANCI

Art. 20 – Risorse economiche
Costituiscono risorse economiche dell’Associazione:
-    le quote associative periodiche;
-    i contributi di privati;
-    i contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
-    i rimborsi derivanti da convenzioni o altro;
-    le donazioni e i lasciti;
-    gli utili derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-    ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 21 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-    beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a vario titolo a termini del presente Statuto; sono esclusi quelli di proprietà dei soci o di terzi concessi all’Associazione in comodato;
-    eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

Art. 22 – Gestione dei fondi
Tutti i fondi gestiti dall’Associazione sono depositati presso un c/c bancario con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere e, in loro assenza, del Vice Presidente e del Segretario.


Per la riscossione delle quote sociali viene acceso un c/c postale con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere che avranno cura di trasferire al conto corrente bancario gli importi superiori alla giacenza minima  stabilita dal Consiglio Direttivo.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste o per l’acquisto di beni di consumo necessari per la funzionalità dell’Associazione. Il reinvestimento deve avvenire entro l’anno successivo a quello di bilancio.
Tutti i pagamenti disposti dall’Associazione dovranno essere effettuati a mezzo bonifici bancari o assegni non trasferibili salvo che per le spese minute di cui all’art. 17

Art. 23 – Bilanci
L’esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il trentuno dicembre di ogni anno.
Come già indicato, il bilancio preventivo delle Entrate e delle Spese per l'anno successivo deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il 24 dicembre di ciascun anno. mentre il bilancio consuntivo deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dal termine dell'esercizio.
Entrambi i bilanci devono essere depositati nella sede nei dieci giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive assemblee, a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.

Titolo 5^ SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE e FINALI

Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto; il patrimonio


dell’Associazione verrà devoluto, su delibera dell’Assemblea stessa, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 25 – Disposizioni transitorie
Sino al compimento del primo biennio dalla data di costituzione dell’Associazione, in deroga a quanto previsto dagli art. 13 e 14 del presente Statuto, restano in carica il Consiglio Direttivo e il Presidente designati dai soci fondatori nell’atto costitutivo.
Trascorso il primo biennio si provvederà alla piena attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, per la designazione di tutte le cariche sociali.
Art 26 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.
F.to: Maria Mercedes Serreli
"  : Carlo Ungari
"  : Barbarina Lecca
"  : Maria Locci
"  : Giovanni Puggioni
"  : Liliana Serreli
"  : Corrado Antonio Fais
"  : Massimiliano Vadilonga - Notaio - Sigillo Notarile.